La prima rappresentazione di cui ci sono documenti nell’ambiente oratoriano salesiano, risale al 29 giugno 1847, secondo le “Memorie Biografiche di Don Giovanni Bosco”.
Il Padre e Maestro della Gioventù aveva fondato l’oratorio per insegnare ai suoi figli dei mestieri e per tenerli lontani da attività criminali, povertà e scoraggiamento. Quando poi si iniziò ad offrire corsi regolari in materie come Lingue o Matematica, ci fu una transizione dagli oratori alle scuole, che furono poi trasformati in internati.
È in questo tempo e luogo che Don Bosco ritiene appropriato introdurre il teatro come strumento educativo, per la trasmissione di buoni valori e per assicurare che i ragazzi rimangano attivi durante il loro tempo libero, una volta terminati i compiti.
Successivamente il fondatore dell’oratorio fece un ulteriore passo avanti e scrisse le “Regole pel teatrino”, un insieme di 19 norme che ancora oggi sono esempio di comprensione profonda del mondo dell’educazione, come di attenzione alle esigenze peculiari del teatro.
Per sintetizzare il loro contenuto, basta osservare gli obiettivi che Don Bosco intendeva raggiungere con le rappresentazioni teatrali (che devono avere un “carattere didascalico”): “illuminare, educare, istruire, soprattutto moralmente giovani”.
Nelle 19 regole Don Bosco seppe unire raccomandazioni di natura religioso-educativa, come “siano tolte di mezzo le espressioni, poco cristiane, e quei vocaboli, che detti altrove sarebbero incivili e troppo plateali” a osservazioni prettamente da maestro di teatro: “raccomandi agli attori un portamento di voce non affettato, pronunzia chiara, gesto disinvolto, deciso”.
E sempre nell’ottica che il teatro possa essere valido strumento per la trasmissione dei principi, le rappresentazioni devono essere “amene ed atte a ricreare e divertire, ma sempre istruttive, morali, e brevi”.
Di seguito le 19 regole stilate da Don Bosco:
1. Scopo del Teatrino è di rallegrare, educare, istruire i giovani più che si può, moralmente.
2. È stabilito un Capo del Teatrino che deve tener informato volta per volta il Direttore della Casa di ciò che si vuol rappresentare, del giorno da stabilirsi e convenire col medesimo sia nella scelta delle recite, sia dei giovani che devono andare in scena.
3. Tra i giovani da destinarsi a recitare si preferiscano i più buoni di condotta, che, per comune incoraggiamento, di quando in quando saranno surrogati da altri compagni.
4. Quelli che sono già occupati nel canto o nel suono procurino di tenersi estranei alla recitazione; potranno però declamare qualche brano di poesia, o d'altro negli intervalli.
5. Per quanto è possibile siano lasciati liberi dalla recita i Capi d'arte.
6. Procuri che le composizioni siano amene ed atte a ricreare e divertire, ma sempre istruttive, morali, e brevi. La troppa lunghezza, oltre al maggior disturbo nelle prove, generalmente stanca gli uditori, e fa perdere il pregio della rappresentazione, e cagiona noia anche nelle cose stimabili.
7. Eviti quelle composizioni che rappresentano fatti atroci. Qualche scena un po' seria è tollerata, siano però tolte di mezzo le espressioni, poco cristiane, e quei vocaboli, che detti altrove sarebbero incivili e troppo plateali.
8. Il Capo si trovi sempre presente alle prove, e quando si fanno di sera non sieno protratte oltre alle ore 10. Finite le prove, invigili, che in silenzio, ciascuno vada immediatamente a riposo senza trattenersi in chiacchiere, che sono per lo più dannose, e cagionano disturbo a quelli che già fossero in riposo.
9. Il Capo abbia cura di far preparare il palco nel giorno prima della recita, in modo che non abbiasi a lavorare nel giorno festivo.
10. Sia rigoroso nel provvedere vestiari decenti e di poco costo.
11. Ad ogni trattenimento vada inteso col Capo del suono e del canto intorno ai pezzi da eseguirsi in musica.
12. Senza giusto motivo non permetta l'entrata sul palco, meno ancora nel camerino degli attori, e su questi invigili che, durante la recita, non si trattengano qua e là in colloqui particolari. Invigili pure che sia osservata la maggior decenza possibile.
13. Disponga in modo che il Teatro non disturbi l'orario solito; occorrendo la necessità di cambiare, ne parli prima col Superiore della Casa.
14. Nessuno vada a cena a parte; non si diano premi o saggi di stima o lode a coloro che fossero da Dio forniti di attitudine speciale nel recitare, cantare, o suonare. Essi sono già premiati dal tempo che loro si lascia libero, o dalle lezioni che si compartono in loro favore.
15. Nell'apparecchiare e sparecchiare il palco impedisca per quanto è possibile le rotture, i guasti nei vestiari, e negli attrezzi del Teatrino.
16. Conservi diligentemente nella piccola biblioteca teatrale i drammi, e le rappresentazioni ridotte ed adattate ad uso dei nostri collegi.
17. Non potendo il Capo disimpegnare da sè solo quanto prescrive questo regolamento, gli sarà stabilito un aiutante, che è il così detto Suggeritore.
18. Raccomandi agli attori un portamento di voce non affettato, pronunzia chiara, gesto disinvolto, deciso; ciò si otterrà facilmente se si studieranno bene le parti.
19. Si ritenga che il bello e la specialità dei nostri Teatrini consiste nell'abbreviare gli intervalli tra un atto e l'altro e nella declamazione di composizioni preparate e ricavate da buoni autori.
Sac. GIOVANNI BOSCO
Rettore